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FUNERALI SOLENNI: 9 dicembre 1992. Addio a Franco Franchi, l’altra metà di Ciccio.

Muore Franco Franchi. Insieme a Ciccio Ingrassia, entrambi palermitani, fonda negli anni Cinquanta un duo comico di enorme successo. Girano ben 132 film, puntualmente apprezzati dal pubblico e stroncati dalla critica cinematografica. Negli anni Ottanta, Franchi cambia registro e si confronta con ruoli drammatici in “Kaos” dei fratelli Taviani e in “Tango blu” di Bevilacqu. Al funerale di Franco Franchi, partecipato da una folla commossa, Ciccio Ingrassia commenta: “Immagino ora di trovarmi in un film, nella scena del funerale di Franco, e ad un tratto il regista dice: Stop!. Purtroppo questo non è un film“.

Dopo 500 anni aprono la tomba di Gesù Cristo: ecco cosa hanno scoperto.

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ruoDurante una fase dei lavori di restauro del Santo Sepolcro di Gesù, gli specialisti dell’Università di Atene hanno avuto a disposizione la bellezza di 60 ore per aprire la tomba di Cristo rimasta sigillata con un’enorme lastra di marmo dal 1555. Secondo molti esperti, però, è impossibile stabilire se la tomba recentemente scoperta sia proprio quella in cui fu sepolto Gesù di Nazareth. La presenza di altre tombe, però, spiega chiaramente che quella zona era un cimitero ebraico fuori le mura di Gerusalemme. Se si prendono in considerazione, poi, i versetti della Bibbia in cui si legge: “E così Gesù ha sofferto fuori della porta della città”, non è difficile immaginare che sia proprio questo il luogo in cui Cristo fu sepolto. “Potremmo non essere assolutamente certi che il sito del Santo Sepolcro sia il luogo di sepoltura di Gesù, ma sicuramente non c’è altro sito che può farci porgere la stessa domanda. Quindi, non abbiamo alcun motivo per rifiutare l’autenticità di questa scoperta” ha spiegato Dan Bahat, l’ex archeologo della città di Gerusalemme. Secondo la tradizione cristiana il corpo di Gesù, fu posto su una lastra tagliata da una cava di calcare dopo che venne crocifisso dai Romani. La lastra sepolcrale era racchiusa in una struttura nota come l’Edicola. Si trattava di una struttura decorata dove venivano appesi lampade ad olio e candelabri. Secondo tradizione, nell’edicola il corpo di Gesù fu unto e avvolto in un panno e sepolto prima della risurrezione.

Fondo per il rimpatrio -Fratelli Paternostro S.n.c.-

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Il Fondo per il rimpatrio (Legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt. 13 e 14) è stato istituito presso l’Inps, con lo scopo di assicurare i necessari mezzi economici per il rimpatrio del lavoratore extracomunitario che ne sia privo.

Lo stesso Fondo assicura anche il rimpatrio delle salme dei lavoratori extracomunitari deceduti in Italia.

La contribuzione è stata soppressa dall’anno 2000, quindi si tratta di un Fondo ad esaurimento e le domande potranno essere accolte nei limiti della capienza residua del Fondo stesso.

decesso-di-un-parente-che-fare-col-conto-corrente-370x230A CHI SPETTA

Ai lavoratori subordinati extracomunitari.

In caso di rimpatrio di salme di lavoratori subordinati extracomunitari la richiesta può essere presentata da:
parenti entro il 4° grado della persona deceduta, residenti in Italia;
gli organismi rappresentativi di cittadini stranieri immigrati, formalmente istituiti presso le Amministrazioni Comunali;
le associazioni di cittadini stranieri immigrati non appartenenti all’Unione Europea, iscritte ad albi o registri istituiti ai sensi di legge presso le amministrazioni locali, regionali o statali;
le associazioni od organizzazioni che svolgono attività a favore degli immigrati e che siano iscritte ad albi o registri istituiti ai sensi di legge presso le amministrazioni locali, regionali o statali.

REQUISITI

I requisiti per richiedere l’intervento del Fondo per il rimpatrio nello Stato di cui hanno la cittadinanza sono:
residenza in Italia;
regolare permesso di soggiorno (anche scaduto purché la scadenza non sia superiore a sei mesi);
valido rapporto di lavoro subordinato e per i quali sia stato versato (o sia dovuto) almeno un contributo obbligatorio;
mancanza di mezzi economici per sostenere le spese a tal fine necessarie che deve essere attestata mediante una dichiarazione di responsabilità rilasciata dal lavoratore stesso al momento della richiesta di intervento del Fondo. Per mancanza di mezzi economici deve intendersi il possesso, da parte del lavoratore extracomunitario, di un reddito il cui ammontare, nel corso dell’anno, non sia superiore a quello necessario per ottenere la pensione sociale.

Il lavoratore extracomunitario, poiché la legge espressamente non lo vieta, può beneficiare più di una volta della prestazione a carico del Fondo per il rimpatrio, purché il nuovo rapporto di lavoro, regolarmente costituito, non sia stagionale e siano trascorsi almeno due anni dal precedente rimpatrio.

In caso di rimpatrio di salme di lavoratori subordinati extracomunitari valgono gli stessi requisiti.

QUANTO SPETTA

L’INPS si assume l’onere del rimpatrio sostenendo il costo del biglietto relativo al mezzo di trasporto di cui il lavoratore si servirà (aereo, treno, nave o altro mezzo pubblico).

In caso di rimpatrio di salma di lavoratore subordinato extracomunitario l’Istituto rimborsa le spese funerarie e di trasporto per il rimpatrio della salma stessa alla persona che le ha sostenute.

A CHI NON SPETTA

Non possono usufruire del fondo per il rimpatrio:
i lavoratori frontalieri;
i lavoratori stranieri ospiti per motivi di studio o di formazione professionale;
3. gli stranieri occupati da organizzazioni o imprese operanti nel territorio della Repubblica Italiana, che siano state ammesse temporaneamente, su domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni e compiti specifici, per un periodo determinato, e che siano tenute a lasciare il paese quando tali funzioni o compiti siano terminati;
gli stranieri occupati in istituzioni di diritto internazionale;
gli artisti e i lavoratori dello spettacolo, salvo quanto previsto dal comma 2 della citata legge;
i marittimi;
tutti i cittadini degli stati membri della CEE;
i lavoratori extracomunitari per i quali sono previste norme particolari più favorevoli anche in attuazioni di accordi internazionali.

 

LA DOMANDA

Per la concessione della prestazione gli interessati devono presentare apposita domanda tramite uno dei seguenti canali (circolare INPS n. 42 del 21.03.2012):
web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto www.inps.it servizi On-line – Servizi per il cittadino – Invio domande di prestazione a sostegno del reddito – Rimpatrio lavoratore extracomunitario.
telefono – chiamando il Contact Center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, abilitati ad acquisire le domande di prestazioni ed altri servizi per venire incontro alle esigenze di coloro che non dispongono delle necessarie capacità o possibilità di interazione con l’Inps per via telematica;
enti di Patronato e intermediari autorizzati dall’Istituto, che mettono a disposizione dei cittadini i necessari servizi telematici.

La domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione:
passaporto;
dichiarazione dell’ultimo datore di lavoro comprovante il rapporto di lavoro o documenti equivalenti (bollettino del versamento dei contributi, copia dell’autorizzazione all’avviamento al lavoro controfirmata dal datore di lavoro, busta paga, ecc.);

Dopo aver effettuato tutti gli adempimenti di competenza l’Istituto comunicherà per iscritto agli interessati, il diritto o meno alla prestazione, invitandoli, in caso positivo, ad attendere apposita comunicazione da parte dell’organizzazione internazionale per le migrazioni (O.I.M.), organizzazione incaricata dall’Istituto di curare il rilascio dei titoli di viaggio necessari per il rimpatrio.

In caso di rimpatrio di salma di lavoratore extracomunitario il firmatario della domanda, presentata anche in questo caso esclusivamente in via telematica, dovrà:
essere un familiare o la persona che avrà sostenuto tutte le spese di trasporto della salma;
rilasciare la dichiarazione di responsabilità, attestante lo stato di indigenza del lavoratore deceduto.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
documentazione attestante la relazione di parentela;
certificato di morte della persona immigrata, attestante data e luogo del decesso;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che le spese non sono state sostenute da altra istituzione o ente pubblico;
fattura e/o altra documentazione contabile relativa alle spese sostenute per il trasferimento della salma.

La liquidazione agli interessati delle spese sostenute per la traslazione della salma è effettuata direttamente dall’OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) che successivamente richiederà all’Agenzia Complessa di Ostia-Lido il rimborso degli importi anticipati per conto dell’INPS.

Decesso di un parente: che fare col conto corrente

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Morte di un parente o un familiare: le pratiche burocratiche per poter disporre dei beni depositati in banca dal defunto. Le differenze tra conto a intestatario unico o cointestato.

 

La morte di un parente stretto, anche se in modo improvviso, deve essere affrontata con la necessaria lucidità per non avere brutte sorprese derivate da questa triste circostanza. Espletate le più urgenti pratiche di rito(comunicazione al medico curante, all’Asl, all’ufficio Anagrafe del Comune, all’impresa di pompe funebri), è importante muoversi quanto prima su un altro fronte: la banca in cui il defunto ha conti correnti o titoli.

 

 

Decesso di un parente: il conto corrente in banca

Non appena riceve comunicazione del decesso, la banca provvede a bloccare il suo conto corrente e qualsiasi altro rapporto tra il defunto e l’istituto di credito. Questo per impedirne l’accesso a chiunque prima che siano stati identificati gli eredi. Ci sono, però, due possibilità: che il conto abbia un unico intestatario oppure che sia cointestato, ad esempio, con il coniuge.

 

 

Conto con intestatario unico

Nel primo caso, gli eredi sono obbligati a comunicare alla banca il decesso del parente attraverso un certificato di morte e di riconsegnare assegni non utilizzati, carte di credito o bancomat. Hanno anche il diritto di conoscere se il loro congiunto aveva altri tipi rapporti con l’istituto. Soltanto quando la pratica di successione verrà risolta, il conto sarà sbloccato ed i legittimi eredi potranno avere accesso al beni del defunto.

 

 

Conto cointestato

Se, invece, il decesso colpisce il cointestatario di un conto, bisogna considerare, anche in questo caso due possibilità:

  • Il conto a firma disgiunta, che consente a ciascuno dei cointestatari di prelevare dei soldi senza il consenso degli altri. Facoltà che, a questo punto, spetterà agli eredi dopo aver fatto una semplice variazione di intestazione a loro favore.
  • Il conto a firma congiunta, che vincola tutti i cointestatati ad essere d’accordo anche per un semplice prelievo. In questo caso, il conto viene bloccato fino all’identificazione attestata dei legittimi eredi, i quali potranno successivamente operare insieme all’intestatario rimasto in vita.

Il conto cointestato, comunque, garantisce agli eredi soltanto il 50%del denaro depositato, mentre l’altra metà può essere liquidata all’intestatario rimasto in vita.

 

 

La tassa di successione

Naturalmente, tutto questo ha un prezzo. Per poter acquisire il patrimonio del parente deceduto bisogna versare delle imposte in base al rapporto di parentela con il defunto. Il primo passo da fare, entro 12 mesi dalla data del decesso, è quello di recarsi all’Agenzia delle Entrate e compilare un modulo da consegnare nella banca in cui il familiare scomparso aveva il conto corrente oppure dei soldi investiti. La tassa di successione varia normalmente da un minimo del 4% ad un massimo dell’8% del valore dei risparmi. C’è un unico caso in cui non si pagherà nulla: quando non verranno superate le franchigie fissate in base ai vincoli di parentela con il defunto. Per avviare le pratiche di successione, dovranno essere presentati in banca il certificato di morte del titolare del conto, lo stato di famiglia, il saldo del conto e l’eventuale copia del testamento.

Reversibilità Pensione

Reversibilità della Pensione :

Le prestazioni pensionistiche si inseriscono nel quadro generale della previdenza sociale e sono costituite da quattro erogazioni fondamentali:
la pensione di vecchiaia per i lavoratori autonomi;
la pensione di vecchiaia per i lavoratori dipendenti;
la pensione di anzianità;
la pensione ai superstiti.

Quest’ultima prestazione previdenziale è quella che interessa per la trattazione dell’argomento in esame. La pensione ai superstiti può rivestire due forme: indiretta e di reversibilità.
Quest’ultima spetta al defunto il quale fosse già titolare di pensione diretta (vecchiaia, inabilità, anzianità). Essa spetta, altresì, al coniuge separato e divorziato che ha diritto a tale pensione purchè ricorrano le seguenti condizioni: a) sia titolare di assegno di divorzio; b) non si sia risposato; c) l’ex coniuge abbia iniziato l’assicurazione presso l’INPS prima della sentenza di scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La legge prevede (L.74/87), inoltre, che il coniuge divorziato abbia diritto alla pensione anche se il defunto si sia risposato e sia in vita il nuovo coniuge. In questo caso, però, l’INPS non paga automaticamente la pensione ma deve attendere una specifica sentenza del tribunale che divida la pensione tra i due interessati (coniuge ed ex coniuge) in proporzione alla durata del matrimonio di ciascuno.

Info:  091.616.14.04  –  333.23.23.849  H 24
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